Gabriel Mileti
C’è un interrogativo che attraversa il nostro tempo come una faglia: che cosa resta oggi della resistenza come diritto, come dovere, come pratica democratica?
In un mondo in cui la legalità appare sempre più esposta alla pressione dell’emergenza, della sicurezza e della performance economica, e in cui determinate aree del globo si configurano come teatro privilegiato della sospensione del diritto, tornare a riflettere sullo ius resistendi non è un esercizio accademico, ma un’urgenza politica.
Nella tradizione occidentale, la resistenza al potere ingiusto è un tema fondativo: Antigone inaugura il conflitto tra nomos e dike; Tommaso d’Aquino riconosce il diritto di disobbedire a un’autorità tirannica; i monarcomachi elaborano la legittimità della ribellione collettiva; Locke fa dello Appeal to Heaven una clausola estrema quando le istituzioni tradiscono il loro mandato. La modernità giuridica, con la nascita dello Stato costituzionale, ha operato però un movimento ambivalente: riconoscere la necessità della resistenza ma, al tempo stesso, inglobarla, diluirla attraverso le garanzie procedurali e la rigidità costituzionale.
In antitesi con tale tendenza si colloca il caso tedesco: il Grundgesetz del 1949, memore dell’esperienza totalitaria, introduce all’art. 20, c. 4, un diritto di resistenza esplicito contro chi tenti di sovvertire l’ordine costituzionale democratico. È un unicum nel panorama europeo contemporaneo: una norma estrema, destinata a situazioni-limite, ma simbolicamente potentissima, perché afferma che nessun sistema istituzionale è autosufficiente e che la cittadinanza è l’ultima custode dell’ordine democratico.
La cornice internazionale rafforza questo quadro. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, nel suo Preambolo, ammonisce che affinché gli esseri umani non siano “costretti al supremo ricorso alla rivolta contro la tirannia e l’oppressione”, è necessario che i diritti siano protetti da uno Stato di diritto. La DUDU non glorifica la resistenza: ne riconosce piuttosto la necessità quando la struttura giuridica fallisce, e questa constatazione appare oggi drammaticamente attuale.
Nulla di simile fu introdotto nella Costituzione italiana, nonostante un vivace dibattito in Assemblea Costituente. La resistenza rimase “assorbita”, “diffusa”, nell’architettura delle garanzie, non codificata ma presupposta grazie ai livelli di controllo amministrativi e pubblici. Tuttavia la nostra storia nazionale insegna che i dispositivi giuridici, da soli, non bastano: dalle stagioni della violenza politica alle deviazioni istituzionali e ai poteri occulti, si è reso evidente che la legalità può essere catturata, svuotata, piegata. Non occorre indulgere a narrazioni complottistiche, basta riconoscere che un ordinamento non è immune dall’uso distorto delle sue stesse norme: laddove la legalità diventa alibi per restringere diritti anziché tutelarli, si crea uno scarto tra legale e legittimo che la società civile è chiamata a colmare.
Nessuno spazio geopolitico rivela tanto chiaramente lo scarto tra legalità e legittimità quanto il Mediterraneo.
Le frontiere sono diventate luoghi di eccezione permanente, dove si sospendono norme internazionali sui salvataggi, si criminalizzano ONG, si esternalizza la gestione dei confini a Stati che non garantiscono diritti fondamentali e si riattivano logiche neocoloniali sotto forma di accordi economico-securitari. Il Mediterraneo è un laboratorio di violazione sistemica del diritto…ma anche un laboratorio di resistenza.
Le iniziative come la Global Sumud Flotilla non rappresentano deviazioni eccentriche, bensì sono eredi dirette della grande tradizione dello ius resistendi: trasformano la solidarietà in atto politico, rendono visibile l’insufficienza del diritto quando esso diventa strumento di esclusione e riaffermano il primato della dignità umana sulla ragion di Stato.
Ma la resistenza non si manifesta solo in mare. L’Italia vive oggi una stagione di attivismo diffuso che reinterpreta in forma civile lo ius resistendi: giovani che si oppongono alle grandi opere contestando l’uso distorto delle infrastrutture e della discrezionalità decisionale; i movimenti contro gli sfratti a Bologna, che difendono il diritto all’abitare contro la gentrificazione e la precarizzazione urbana, rendono evidente lo scarto tra legalità formale e giustizia sostanziale; le mobilitazioni climatiche, da Extinction Rebellion alle reti studentesche, denunciano il deficit generato dall’inazione ecologica e rivendicano l’interesse collettivo delle generazioni presenti e future. Sono pratiche che agiscono dentro la legalità, ma spesso contro un’interpretazione della legalità funzionale a interessi economici dominanti, e che per questo interrogano il diritto nella sua capacità di proteggere, includere, trasformare.
Il punto è proprio questo: legalità non coincide automaticamente con giustizia. La teoria critica del diritto lo ha mostrato con forza, così come le analisi foucaultiane sul potere. Quando la legge diventa strumento di esclusione (nelle politiche emergenzializzate, nella criminalizzazione della solidarietà, nella normalizzazione della disuguaglianza) il compito democratico è impedire che la forma legale si svuoti della sua sostanza etica.
In questa prospettiva, l’art. 2 della Costituzione italiana assume un rilievo decisivo: non solo “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, ma “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Collocato tra i principi fondamentali, l’articolo non è una norma programmatica né un invito morale: è un vincolo giuridico, un criterio di interpretazione e di azione politica.
La solidarietà, in questa cornice, diventa la forma contemporanea attraverso cui lo ius resistendi trova spazio nella democrazia: non come violazione della legalità, ma come sua più alta attuazione quando il diritto rischia di divenire strumento di ingiustizia.
Le esperienze che animano il Mediterraneo, le città italiane e le reti transnazionali mostrano che la resistenza civica è una dimensione necessaria del costituzionalismo democratico. Esse non codificano un diritto, ma lo incarnano: trasformano un principio non scritto in pratica sociale, in responsabilità collettiva, in custodia attiva della dignità umana.
Forse non esiste, oggi, un diritto di resistenza formalmente riconosciuto, ma proprio perché non è scritto, esso chiede di essere agito: nelle scelte pubbliche, nei gesti quotidiani, nelle pratiche solidaristiche che attraversano il nostro tempo.
Perché quando la legge abdica alla sua funzione di garanzia e l’ingiustizia si fa norma, la resistenza smette di essere un’eccezione: diventa un dovere.
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